Antiriciclaggio: nessuno sconto sulle sanzioni per gli assegni senza clausola “non trasferibile”
Non sono state approvate le norme che avrebbero modificato il regime sanzionatorio previsto per la violazione dell’art. 49, comma V, D. Lgs. n. 231/2007, che impone l’apposizione della clausola di non trasferibilità per assegni bancari e postali di importo pari o superiore a mille Euro.