COVID-19 e onere della prova
COVID-19 e onere della prova
Di peculiare interesse è la questione relativa agli effetti del rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza COVID-19 sui contratti, con particolare riguardo all’onere della prova che deve assolvere la parte che invoca l’eccessiva onerosità sopravvenuta durante l’esecuzione del rapporto contrattuale per giustificare la sospensione dell’obbligo di pagamento di cui è gravata.
Il tema viene affrontato dal Tribunale di Pisa, nell’ordinanza emessa in sede cautelare in data 30.06.2020. La fattispecie sottoposta all’attenzione del Tribunale era quella dell’affittuario di un’azienda di commercio di abbigliamento al dettaglio che invocava l’eccessiva onerosità sopravvenuta con riguardo al pagamento dei canoni di locazione, che sarebbe derivata dalla interdizione dell’esercizio dell’attività per effetto dei provvedimenti di contenimento del contagio, ai quali sarebbe seguito un aggravamento della propria condizione economica, peraltro già penalizzata dalla crisi del settore in atto. Il conduttore domandava dunque la sospensione dell’obbligo di pagamento dei canoni di affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
La questione trova il proprio fondamento nel comma 6 bis del D.L. 6/2020, che dispone che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti”, e parrebbe dunque introdurre, ma solo prima facie, un generale principio di esenzione dall’obbligo di pagamento per il periodo di vigenza delle disposizioni di contenimento, con esonero della parte che invoca l’eccessiva onerosità sopravvenuta dall’onere di provare i presupposti di cui all’art. 1467 c.c. (cioè gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili che hanno determinato l’aggravamento patrimoniale e, nondimeno, il nesso causale tra i due elementi).
Il Tribunale di Pavia ha correttamente rilevato che, al contrario, la norma in commento non introduce un diritto del conduttore alla sospensione del pagamento del canone, ma consente di valutare l’incidenza dell’emergenza sanitaria esclusivamente sotto il profilo della scusabilità dell’inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c.. La norma non esonera l’istante dall’onere di provare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1467 c.c. per tutto l’arco temporale intercorrente tra il momento in cui doveva avvenire l’esecuzione del contratto e quello in cui viene richiesto l’accertamento dell’eccessiva onerosità.
Non è dunque sufficiente, per ottenere la tutela rimediale, invocare l’insostenibilità o l’eccessiva onerosità della prestazione, ponendola in relazione, talvolta solo cronologica, con l’emergenza sanitaria, ma è necessario fornire la prova di un effettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali, tale da precludere – in quanto divenuto eccessivamente oneroso – il pagamento del canone, e del nesso causale intercorrente tra detto peggioramento e l’emergenza sanitaria.
In un caso analogo, anche il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29.05.2020, aveva respinto in via cautelare la domanda di sospensione del pagamento dei canoni avanzata dall’affittuario dell’azienda, proprio sul presupposto della mancanza di prova su tali aspetti.