Appalto: la tutela sostanziale concorre con le garanzie ex art. 1667 c.c.

Appalto: la tutela sostanziale concorre con le garanzie ex art. 1667 c.c.

Appalto: la tutela sostanziale concorre con le garanzie ex art. 1667 c.c. – Secondo la recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 20184/2019), la committente che chiami in causa l’appaltatrice contestando i vizî dell’opera – purché risulti rispettato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato – potrà contare sul fatto che il giudicante non limiti formalisticamente il proprio intervento in modo da contenerlo obbligatoriamente entro i confini delle garanzie contrattuali delineate dalla disciplina dell’art. 1667 c.c. (riguardante per l’appunto i vizî e le difformità dell’opera).

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La tutela sostanziale concorre con le garanzie ex art. 1667 c.c.

Secondo la recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 20184/2019), la committente che chiami in causa l’appaltatrice contestando i vizî dell’opera – purché risulti rispettato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato – potrà contare sul fatto che il giudicante non limiti formalisticamente il proprio intervento in modo da contenerlo obbligatoriamente entro i confini delle garanzie contrattuali delineate dalla disciplina dell’art. 1667 c.c. (riguardante per l’appunto i vizî e le difformità dell’opera).

Il giudicante potrà infatti procedere all’indagine approfondita della situazione denunziata dal committente, sino a poter applicare, ricorrendone i presupposti, l’art. 1669 c.c., anche se non espressamente e formalmente reso oggetto della domanda al giudice investito della controversia, e quindi adottare la soluzione che più si attagli al caso concreto, estendendo la propria azione oltre i limiti di una pronunzia di riduzione del prezzo o di adempimento contrattuale.

È un ulteriore passo avanti alla ricerca della migliore concretezza nell’esame di situazioni che – essendo interessate da continui progressi tecnici – possono generare una minore agilità di applicazione della norma civile. Si aggiorna così, per esempio, la definizione di vizio grave come quello che, pur ininfluente sulla staticità di un edificio, produce una qualsiasi alterazione sulla struttura e la funzionalità dello stesso e ne menoma in modo apprezzabile il godimento.