Antiriciclaggio: nessuno sconto sulle sanzioni per gli assegni senza clausola “non trasferibile”
Antiriciclaggio: nessuno sconto sulle sanzioni per gli assegni senza clausola “non trasferibile”
Non sono state approvate le norme che avrebbero modificato il regime sanzionatorio previsto per la violazione dell’art. 49, comma V, D. Lgs. n. 231/2007, che impone l’apposizione della clausola di non trasferibilità per assegni bancari e postali di importo pari o superiore a mille Euro.
Il D. Lgs. n. 90/2017 aveva ampiamente inasprito detto regime sanzionatorio, imponendo sanzioni indicate in una misura compresa tra un minimo di tremila Euro ed un massimo di cinquantamila Euro (gli importi venivano quintuplicati per titoli di credito di valore superiore a duecentocinquantamila Euro), mentre la normativa abrogata prevedeva la loro determinazione in misura percentuale, e dunque proporzionale, rispetto all’importo trasferito (da un limite minimo pari all’1% sino ad un limite massimo pari al 40%).
Al vaglio del Governo era stata portata la possibilità di correggere il c.d. decreto antiriciclaggio al fine di recuperare la proporzionalità tra sanzione e violazione, con particolare riguardo alle fattispecie nelle quali l’importo trasferito era esiguo e con l’intento di tutelare soprattutto i cittadini che in buona fede avevano utilizzato assegni privi della clausola di non trasferibilità.
A fronte della mancata approvazione delle norme di modifica, pertanto, nel caso di emissione di assegno superiore ad Euro 1.000,00 privo della clausola di “non trasferibilità” sarà applicata, ai sensi dell’art. 63, comma I, D. Lgs. n. 231/2007 una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra tremila e cinquantamila Euro, oppure, per le violazioni inferiori a 30.000 Euro, la sanzione minima del 10 per cento della somma trasferita, qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione segnalate dall’art. 67 D. Lgs. n. 231/2007.