Antiriciclaggio: modifica delle sanzioni per assegni bancari e postali

Antiriciclaggio: modifica delle sanzioni per assegni bancari e postali

Antiriciclaggio: Al vaglio del MEF la possibilità di modificare l’attuale regime sanzionatorio previsto per la violazione dell’art. 49, comma V, D. Lgs. n. 231/2007, che impone l’apposizione della clausola di non trasferibilità per assegni bancari e postali.

Antiriciclaggio

Sanzioni per assegni senza clausola “Non traferibile”

È al vaglio del Ministero dell’Economia e delle Finanze la possibilità di modificare l’attuale regime sanzionatorio previsto per la violazione dell’art. 49, comma V, D. Lgs. n. 231/2007, che impone l’apposizione della clausola di non trasferibilità per assegni bancari e postali di importo pari o superiore a mille Euro.

L’indagine del MEF prende le mosse dal parere predisposto da Sergio Boccadutri, sul quale è stato espresso voto favorevole dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, che ha rilevato l’assoluta mancanza di adeguatezza e proporzionalità, rispetto all’entità e alla tipologia della violazione perpetrata, delle sanzioni introdotte, a partire dal 4 luglio 2017, dal D. Lgs. n. 90/2017.

La riforma ha infatti ampiamente inasprito il regime sanzionatorio, imponendo sanzioni che vengono ora indicate in una misura compresa tra un minimo di tremila Euro ed un massimo di cinquantamila Euro (gli importi vengono quintuplicati per titoli di credito di valore superiore a duecentocinquantamila Euro), mentre la normativa abrogata prevedeva la loro determinazione in misura percentuale, e dunque proporzionale, rispetto all’importo trasferito (da un limite minimo pari all’1% sino ad un limite massimo pari al 40%).

Al vaglio del Governo è dunque attualmente la possibilità di correggere il c.d. decreto antiriciclaggio al fine di recuperare la proporzionalità tra sanzione e violazione, con particolare riguardo alle fattispecie nelle quali l’importo trasferito sia esiguo e con l’intento di tutelare soprattutto i cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni privi della clausola di non trasferibilità.

In tale ipotesi, infatti, è assai grave il nocumento patito dal cittadino incolpevole, poiché nemmeno il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, L. 689/1981 (c.d. oblazione) risulta adeguato: l’importo ridotto viene, infatti, determinato in una misura pari ad un terzo del massimo edittale (poco meno di diciassettemila Euro) o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale (seimila Euro), e dunque in una somma certamente eccessiva e sproporzionata rispetto all’entità della violazione.

L’intervento dovrebbe avere effetto retroattivo sino a comprendere tutte le violazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 90/2017.